In applicazione della Direttiva Europea 2019/1937 e del D.lgs. 24/2023, per prevenire e scoraggiare le violazioni dell’interesse pubblico, del mercato interno, dell'ambiente, della salute, della protezione e del benessere degli animali, così come i reati ambientali e i comportamenti illeciti, Trivi ha creato canali e procedure di reporting interno di condotte illecite (cd. whistleblowing) nell’ottica di rafforzare ulteriormente la correttezza e la trasparenza della propria attività d’impresa.
Chi può segnalare
La procedura è dedicata a tutti coloro che siano legati a Trivi in forza di un contratto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, agli azionisti, ai componenti dell’organo amministrativo, direzione o vigilanza, a chiunque sia impiegato sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori di Trivi.
Cosa può segnalare
Oggetto della segnalazione potranno essere le condotte ritenute dal segnalante contrarie:
- a disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea;
- al Codice Etico adottato da Trivi;
- più in generale, alle disposizioni e principi relativi alla salvaguardia delle libertà fondamentali e dei diritti umani, dell’ambiente, della salute pubblica, della protezione dei consumatori, della sicurezza e conformità dei prodotti, della privacy.
Come segnalare
Trivi ha progettato e realizzato i seguenti canali di segnalazione che verranno gestiti da parte del Responsabile del Ricevimento in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione. Le segnalazioni potranno essere inviate:
- a mezzo lettera raccomandata da inviarsi all’indirizzo di Trivi S.r.l., Via Achille Grandi n. 25, Galliate (NO), c.a. ufficio legale;
- a mezzo posta cartacea da imbucarsi nella casella ad hoc predisposta da Trivi e collocata nei locali aziendali;
- mediante incontro diretto con il Responsabile del Ricevimento che dovrà essere richiesto dal segnalante utilizzando uno dei canali precedentemente descritti.
Nel caso di segnalazioni effettuate con la modalità prevista al punto (i), il segnalante dovrà includere in una busta chiusa altre due buste chiuse, la prima delle quali dovrà contenere i dati identificativi del segnalante unitamente a un documento di identità e la seconda l’oggetto della segnalazione.
Le segnalazioni verranno ricevute da un Responsabile del Ricevimento imparziale e competente a dare seguito alle segnalazioni il quale garantirà la massima riservatezza sull’identità della persona segnalante e su qualsiasi altra informazione da cui possa dedursi direttamente o indirettamente la sua identità.
L’accesso al canale di segnalazione da parte del personale non autorizzato è impedito e non consentito.
Il segnalante riceverà, entro sette giorni decorrenti dalla data di ricevimento della segnalazione da parte del Responsabile del Ricevimento, un avviso di ricevimento della segnalazione.
Alla segnalazione verrà dato un risconto entro un arco temporale non superiore a tre mesi a far data dall’avviso di ricevimento della segnalazione.
Scarica il PDF per prendere visione dell'informativa completa.